Statuto

Art. 1. – COSTITUZIONE E SEDE

In data 21.01.2011 si è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Ohana – Associazione Mediatori Familiari” (da ora in avanti l’Associazione). L’Associazione ha sede in Genova, Piazza della Vittoria 15/12

La sede potrà essere trasferita in ogni altro luogo, purché in Italia, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l’Assemblea generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 2. – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale ed apolitica ed ha finalità sociali, culturali e didattiche.

L’Associazione persegue lo scopo di favorire finalità di carattere sociale ed è indirizzata al conseguimento di obiettivi comunitari.

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

– diffondere la cultura della gestione del conflitto, negoziazione, conciliazione e mediazione nei differenti ambiti di applicazione e della formazione sulle tematiche sopra indicate;

– promuovere ed ampliare il ruolo del conciliatore, mediatore e negoziatore attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle istituzioni, enti, associazioni e dei mezzi di informazione;

– allargare gli orizzonti didattici di professionisti, magistrati, professori ed operatori affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura della risoluzione delle controversie alternativa al processo-giudizio;

– proporsi come punto di collegamento nazionale, europeo ed internazionale per chi si occupa di gestione del conflitto;

– creare un codice etico per la divulgazione della cultura della gestione del conflitto, della negoziazione, della mediazione, della conciliazione e l’esistenza di metodi di risoluzione del conflitto e delle controversie alternativi al processo-giudizio.

Per lo svolgimento delle suddette attività può avvalersi sia di prestazioni retribuite sia gratuite.

Le attività dall’Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati.

Art. 3. – ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone l’impegno prioritario della divulgazione della cultura della gestione del conflitto, della negoziazione, mediazione e conciliazione quali metodi di risoluzione delle controversie alternativi al processo-giudizio.

E’ compito dell’associazione favorire l’estensione di attività culturali, anche in collaborazione con altre associazioni, che non siano in contrasto con il presente statuto.

Per attuare concretamente i suoi fini, l’Associazione intende promuovere attività quali:

* organizzazione di corsi, convegni, dibattiti, seminari, master, stage e tirocini sulle materie della gestione del conflitto, negoziazione, conciliazione e mediazione nei differenti ambiti di applicazione;

* creare un punto di collegamento nazionale, europeo ed internazionale attraverso la creazione di una rete tra i centri operanti sul territorio nazionale, europeo ed internazionale che si occupano di gestione del conflitto;

* creare un portale unico che raggruppi tutti i centri di cui sopra;

* realizzare iniziative di ricerca e divulgazione della cultura della mediazione creando una “scuola” per apprendere la gestione dei conflitti con le tecniche di negoziazione, conciliazione e mediazione che coinvolga i più qualificati formatori anche internazionali;

* creare commissioni di studio per lo sviluppo e la divulgazione delle tecniche per la gestione del conflitto;

* promuovere una attività editoriale per pubblicazione di atti, convegni, seminari, nonché studi e ricerche;

* promuovere delle attività volte alla creazione di sinergie tra gli iscritti: gestione di forum, newsletter, mailing list, eccetera;

* sviluppare partnership, accordi e convenzioni con enti e organizzazioni con finalità analoghe o collegate allo scopo di ampliare lo scambio culturale.

Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 4. – CATEGORIE SOCI

SOCI ORDINARI

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, che maggiorenni, ne condividano e ne accettino gli scopi, le finalità ed i modi di attuazione e che svolgano l’attività di mediatore familiare, certificato dal superamento di un corso accreditato Aimef, Simef, Aimeco, Università Italiane e, comunque, secondo i parametri del Forum Europeo in Mediazione Familiare.

Che dimostrino, altresì, una comprovata conoscenza dei conflitti familiari e adeguate attitudini e qualità umane, oltre a far proprio e ad adeguarsi al codice deontologico dell’associazione, si impegnano al fine di curare costantemente la propria preparazione professionale a:

– collaborare con la stessa, e gli altri iscritti, a livello professionale, coordinandosi secondo le esigenze dei singoli casi che verranno lo posti;

– confronto e discussione su problematiche legate a casi concreti e/o simulati e, in ogni caso, ogni forma di scambio culturale in materia, con cadenza trimestrale, anche per via telematica;

– partecipare attivamente all’organizzazione di convegni, minimo uno all’anno, nelle diverse città di appartenenza di ciascun associato e/o in altre località dove si abbia la possibilità, l’interesse e la convenienza di organizzarli.

SOCI FONDATORI.

Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall’atto costitutivo dell’ Associazione e coloro che, pur non presenti alla firma dell’atto costitutivo, hanno partecipato attivamente alla nascita dell’associazione.  I suddetti soci verranno menzionati in apposito registro.

SOCI ONORARI

Sono Soci onorari coloro che saranno ritenuti tali per delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo, in considerazione del loro particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare         l’attività dell’Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.

Il numero degli associati è illimitato.

La partecipazione alla vita associativa non è soggetta a limiti temporali e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci ordinari riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’istante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell’Associazione e di accettarli senza riserve e condizioni.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. La richiesta d’associazione dovrà essere formulata indicando l’accettazione esplicita del Codice Etico approvato dalla Associazione. La qualifica d’associato è subordinata al pagamento della quota sociale annuale. L’ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le eventuali reiezioni devono essere motivate ed è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione del diniego, al Collegio dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.

La decisione deve essere comunicata all’aspirante socio a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

E’, altresì, prevista l’istituzione di un Registro dei Soci sostenitori.

Art. 5. – DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

La qualità d’associato non è trasmissibile e la quota associativa non è rimborsabile.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza e/o l’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e con voto segreto. L’esclusione di un associato non può essere deliberata che per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • l’inottemperanza delle disposizioni del presente statuto;
  • l’omesso pagamento della quota annuale o contributi associativi;
  • qualsiasi azione che arrechi danni materiali o morali all’associazione;
  • azioni volte alla diffamazione di altri associati impegnati a svolgere attività all’interno dell’associazione.

Il provvedimento di espulsione è di competenza del Consiglio Direttivo che lo adotta a maggioranza assoluta dei propri membri ed è insindacabile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha diritto alcuno sul fondo comune e sui contributi versati. E’ previsto il ricorso contro l’espulsione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente. La decisione verrà comunicata al socio espulso a mezzo lettera raccomandata.

Tutti i soci sono obbligati:

– ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;

– a versare la quota associativa annuale;

– a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

– a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;

– a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

– ad accedere alle cariche associative;

– a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione.

Art. 6. – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente;
  • Collegio dei Probiviri.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo.

Art. 7. – CARICHE SOCIALI

Le cariche sono elettive e non retribuite, hanno durata biennale, salvo dimissioni o decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua maggioranza.

Sono rimborsabili tutte le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati assembleari del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza di un membro del Consiglio Direttivo si provvederà per cooptazione.

Art. 8. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci di cui all’art. 4 del presente statuto in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria e straordinaria.

E’ l’organo sovrano dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’associazione. In caso di impedimento ed assenza dello stesso dal Vice Presidente, se nominato; in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall’assemblea stessa.

Art.8.1 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea stessa.

L’assemblea, composta da tutti i soci fondatori ed ordinari, è convocata dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

La comunicazione della convocazione verrà effettuata tramite posta elettronica certificata. Nell’avviso di convocazione, che verrà inviato con almeno 8 giorni di preavviso, verranno indicati data, ora, ordine del giorno e sede della adunanza.

L’assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.

I compiti dell’assemblea sono:

  • stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento delle finalità;
  • eleggere ogni triennio il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo con un minimo di 3 componenti ed un massimo di 9;
  • eleggere ogni triennio il Collegio dei Probiviri;
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • acquistare, vendere e permutare beni immobiliari, mobili soggetti a registrazioni e stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art.8.2 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Probiviri oppure su richiesta di un quinto del numero di associati con diritto di voto, che in tal caso dovranno presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di soci, il Presidente deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione sarà effettuata entro dieci giorni successivi dal Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  • approva le modificazioni al presente statuto;
  • nomina gli eventuali Liquidatori e le modalità della Liquidazione;
  • decide su ogni altro argomento di fondamentale importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

L’avviso di convocazione, che deve essere effettuato tramite posta elettronica certificata almeno 21 giorni prima della adunanza, deve contenere: ordine del giorno, l’indicazione del giorno, mese, anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per la richiesta di modifiche statutarie è richiesta una maggioranza di almeno un terzo dei soci, deliberata con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in Assemblea.

Art. 9. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, il Segretario, l’eventuale Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni 6 mesi. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice che deve comprendere il voto del Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo, oltre quelli eventualmente e specificatamente ad esso demandati dall’assemblea:

  • nominare nel suo seno un vicepresidente, un segretario ed un eventuale tesoriere;
  • formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e curarne l’esecuzione;
  • programmare iniziative e progetti specifici;
  • creare gruppi di studio, gruppi scientifici, gruppi promotori iniziative e gruppi di lavoro in genere per lo sviluppo delle finalità della Associazione;
  • decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell’Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell’Associazione, fino al limite di 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro;
  • proporre le quote associative annuali nonché stabilirne criteri, misura e modalità di riscossione;
  • predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sulla attività svolta;
  • aprire un c/c bancario o postale da parte del Presidente, con firme disgiunte del Vice Presidente e del Tesoriere;
  • deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • proporre all’approvazione dell’Assemblea il regolamento interno, il codice etico e le modifiche dello statuto;
  • deliberare in merito alla decadenza o espulsione di un associato;
  • esaminare le domande di iscrizione alla Associazione e deliberare l’eventuale ammissione.
  • altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti tra gli associati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e rappresenta l’Associazione in ogni circostanza pubblica. Presiede e convoca l’assemblea e il Consiglio Direttivo firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed umanitario dell’attività dell’associazione. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa dell’Associazione, di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza. In caso d’impedimento o assenza o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Il Segretario tiene aggiornata la contabilità sociale secondo le norme regolamentari e legislative in vigore. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi associati. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’associazione da lui riscosse o affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso gli istituti di credito indicati dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza avere avuto mandato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa e della banca aggiornata. E’ autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti. Cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo a riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame e alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10. – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 1 membro effettivo ed 1 membro supplente ad un massimo di 3 membri effettivi e 3 supplenti. Viene o vengono eletti dall’Assemblea in concomitanza con le elezioni delle cariche sociali. I membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Associazione. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. Potranno inoltre essere sottoposte al Collegio le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci o tra soci in caso di insuccesso del tentativo di mediazione di cui all’art. 15 del presente Statuto.

In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci, così come indicato dall’art.15.

Può essere presente alle riunioni in qualità di uditore.

Art. 11. – PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI

Il Patrimonio sociale è formato da:

  1. a) beni, immobili, mobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in proprietà della Associazione;
  2. b) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi della associazione sono formati da:

  1. a) contributi associativi ordinari;
  2. b) contributi associativi integrativi;
  3. c) contributi associativi straordinari;
  4. d) oblazioni volontarie;
  5. e) donazioni e lasciti;
  6. f) rimborsi;
  7. g) ricavi conseguiti a seguito di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  8. h) ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12. – IL BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per potere essere consultato da ogni associato.

Il bilancio è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.

Art. 13. – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.

La stessa Assemblea, con le stesse maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dando le modalità di liquidazione. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 14. – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia.

Art 15. – MEDIAZIONE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e i soci o tra i soci, sarà preliminarmente tentata la composizione amichevole da parte di un mediatore/conciliatore scelto dalle parti. Nel caso sia impossibile raggiungere l’accordo la controversia sarà rimessa al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri i quali giudicheranno secondo equità e senza formalità di rito.

F.to: Sarah Aleotti

F.to: Simonetta Maria Giuseppina Piana

F.to: Alessandro Di Paola

F.to: Iacopo Maria Antonio Savi

F.to: Daniela Tilocca

F.to: Marco Antonio Capriata

F.to: Paolo Fortuna

F.to: Sonia Canata

F.to: Annamaria Calcagno

F.to: Dott. Federico Solimena Notaio